Autoliquidazione INAIL 2018 – 2019: scadenze e novità

Il prossimo 16 maggio è in scadenza l’autoliquidazione Inail 2018-2019, decisamente rinnovata dall’entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi INAIL introdotte dall’ art. 1, comma 1125, della legge n. 145/2018 con decorrenza 1° gennaio 2019.

Le novità introdotte dalla manovra 2019 hanno reso necessario il differimento dei termini previsti per gli adempimenti collegati all’autoliquidazione dei premi.

L’INAIL, consapevole della difficoltà di coordinare le vecchie tariffe con quelle nuove, ha comunicato che in presenza di incongruenze nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare una segnalazione via PEC alla sede competente, che verificherà tali incongruenze, e all’occorrenza  apporterà  variazioni e rielaborerà le basi di calcolo del premio.

Qualora la sistemazione delle incongruenze dovesse intervenire dopo la scadenza dell’autoliquidazione, l’ Inail provvederà a rideterminare il premio attraverso la funzione “Rettifica autoliquidazione” e il datore di lavoro dovrà pagare il premio considerando gli elementi riportati nelle basi di calcolo precedentemente comunicate.

Nuove scadenze INAIL

La scadenza di norma posta al 16 febbraio è stata posticipata al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi diffuse con tre decreti interministeriali lo scorso 27 febbraio.

L’appuntamento del 16 maggio prevede per i datori iscritti alle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività, una serie di adempimenti amministrativi ovvero:

  • Invio all’INAIL in via telematica della dichiarazione dell’ammontare delle retribuzioni dei soggetti assicurati nell’anno 2018, (in questa dichiarazione va inserita l’eventuale scelta di versare il premio in quattro rate);
  • Versamento all’ Inail del premio scaturente dalla somma del saldo 2018 ( “regolazione”) e dell’ acconto 2019 (“rata”),  con modello F24 utilizzando il codice tributo 902019;
  • Invio all’ Inail in via telematica della dichiarazione di Riduzione del presunto (ovvero la previsione dell’azienda di erogare retribuzioni inferiori rispetto a quelle dell’anno precedente, tenendone conto nel calcolo dell’acconto 2019);
  • Presentazione della domanda di riduzione del premio artigiani;
  • Invio via PEC dell’autocertificazione per ottenere la riduzione dell’11,50% sul saldo 2018 prevista per il settore edile.

Le aziende che decidono di optare per la rateizzazione del premio dovranno rispettare le seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2019 versamento delle prime due rate senza alcuna maggiorazione;
  • 20 agosto 2019 versamento della terza rata con applicazione degli interessi in misura pari allo 0,002%;
  • 18 novembre 2019 versamento della quarta rata con il tasso d’interesse dello 0,005%.

Novità, Premio silicosi e asbestosi

Il premio supplementare silicosi e asbestosi è dovuto unicamente per il solo saldo 2018 (premio di regolazione), in quanto è stato abrogato dalla legge di bilancio 2019.

Addizionale amianto

Per il triennio 2018-2020 non è dovuto il premio addizionale per le attività produttive che comportano l’esposizione all’amianto. Questo significa che nelle basi di calcolo del premio inviate dall’INAIL il relativo campo dev’essere sempre valorizzato con “NO”.

Riduzioni del premio

Le aziende devono tener conto di una serie di agevolazioni, alcune delle quali si applicano unicamente al saldo 2018, altre solo all’acconto 2019 altre ancora ad entrambi:

  • La riduzione prevista dalla legge n. 147/2013 (15,24%) si applica solo alla regolazione;
  • La riduzione per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque lagunari e interne (45,07%) si applica sia alla regolazione 2018 che alla rata 2019;
  • Lo sgravio settore edile (11,50% ) riguarda sola la regolazione;
  • le agevolazioni per la pesca mediterranea, costiera e oltre gli stretti, pari al 100% (oltre gli stretti), al 70% (mediterranea), al 45,07% (costiera) si applicano invece alla regolazione e al premio ;
  • La riduzione per le aziende artigiane (7,09%) si applica solo alla sola regolazione;
  • La riduzione spettante alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane svantaggiate e pari al 75% (zone montane) e al 68% (zone svantaggiate) si applica sia alla regolazione che alla rata;
  • La riduzione per i dipendenti assunti in sostituzione di maternità (del 50% dei premi dovuti) nelle aziende fino a venti dipendenti (lo sgravio opera fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento) riguarda sia la regolazione che la rata.
Di Barbara Luzzi, Consulente del Lavoro esperta in Consulenza Privacy
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