Dal 1° luglio 2019 scatta l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per gli esercenti con volume d’affari annuo superiore a 400.000 euro.
Per la restante platea di contribuenti l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2020.
I soggetti obbligati devono aver installato i registratori telematici e, soprattutto, devono averli abilitati alla trasmissione dei corrispettivi.
Da ultimo, il decreto Crescita ha dettato alcune norme utili soprattutto in questa prima fase di avvio dell’obbligo: in particolare, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E/2019, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, non saranno applicate le sanzioni previste dalla legge ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
In alternativa all’utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell’ Agenzia, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
In tale evenienza questi soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.
Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e in ogni caso, non oltre la scadenza del 2° semestre 2019.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta inoltre fermo l’obbligo di liquidazione dell’Iva periodica nei termini ordinari.
Fino al 31.12.2019 sono esclusi dall’applicazione delle sanzioni anche i soggetti passivi Iva che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (circolare 29.06.2019, n. 15/E).