Divieto FE – Fatture trasmesse TS

Gli operatori sanitari devono emettere fattura cartacea e non elettronica, per tutte le operazioni che contengono i dati da inviare al sistema tessera sanitaria.

Sarebbero escluse, invece, dal divieto di fatturazione elettronica, rientrando nell’obbligo, le prestazioni di natura diversa da quelle sanitarie, come la cessione di un bene strumentale.

Nell’articolo 1, comma 53 della Legge di Bilancio, si legge:
Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.