Fatturazione elettronica

Emissione della fattura B2B

Gentili clienti, in questa prima fase di avvio dalla fatturazione elettronica, per ovviare alle criticità generate dal non consegnare una copia cartacea al cliente titolare di partita Iva vi suggeriamo la possibilità di stampare una “copia cortesia” con la seguente dicitura:

“Copia di cortesia” di fattura elettronica, priva di valore ai fini fiscali e giuridici ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 633/72. L’originale è disponibile all’indirizzo telematico da lei fornito oppure nella Sua Area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Si sottolinea che tale fattura dovrà essere inviata obbligatoriamente al sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo evidenziando la data di effettuazione dell’operazione fino al 30/06/2019. Dal 01/07/2019 si avrà l’obbligo dell’invio/emissione della fattura elettronica entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

 

Emissione di fattura verso un soggetto “consumer (consumatori finali privi di partita iva)”

All’atto dell’emissione di una fattura verso un soggetto privo di partita IVA, il soggetto emittente, laddove rientri nei soggetti obbligati alla e-fattura, dovrà:

  • indicare nel campo Codice Destinatario il codice convenzionale 0000000 (oppure il canale informatico indicato dalla controparte, come potrebbe accadere nel caso di condomini che si siano dotati di piattaforme software per la ricezione delle fatture elettroniche);
  • lasciare il campo PEC in bianco, a meno che il soggetto “consumer” non ne sia dotato e non la comunichi ai fini della ricezione della fattura in formato elettronico;
  • rilasciare una copia cartacea / analogica della fattura emessa, a meno che il soggetto destinatario non vi rinunci (come potrebbe accadere nel caso in cui abbia prescelto la strada digitale comunicando una PEC per la ricezione).

La copia cartacea rilasciata al consumatore finale ha valenza giuridica e fiscale.

 

Acquisto carburante

Vi ricordiamo inoltre che dal 01/01/2019 non è più possibile l’utilizzo delle schede carburanti in quanto tutte le operazioni di carburante dovranno essere fatturate con modalità elettronica. Ad ogni rifornimento quindi seguirà una fattura elettronica che l’esercente emetterà secondo i dati forniti dal cliente. Al fine di agevolare i rifornimenti si consiglia l’utilizzo di carte carburanti le quali permettono contemporaneamente sia il pagamento con strumenti elettronici (obbligatorio dal 01/07/2018) che la ricezione della fattura elettronica.

Soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica (non obbligati all’emissione ma non alla ricezione)

Di seguito i soggetti non obbligati all’emissione delle fatture elettroniche:

  • Contribuenti in regime dei minimi (art. 1 c. 100 L.F. 2008);
  • Contribuenti in regime forfettario (art. 1 c. 54-89 L.F. 2015);
  • Produttori agricoli (ex art. 34 c. 6 DPR 633/72);
  • ASD con volume di affari al di sotto di € 65.000,00;
  • Operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitario (esclusivamente nel 2019).

Si sottolinea che i soggetti esonerati all’emissione della fattura elettronica non sono esonerati dal ricevere le stesse.

Come di consueto lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento.