L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 20/04/2020 ha adottato delle nuove specifiche tecniche per la creazione delle fatture elettroniche che sono operative, in via facoltativa, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 l’utilizzo diventa obbligatorio.
Il periodo facoltativo potrebbe dar luogo a qualche problema pratico in quanto i software potrebbero non essere ancora aggiornati.
Le novità introdotte sono molteplici, l’operatore troverà davanti a sé un maggior dettaglio nella scelta del documento da emettere e nell’indicazione dell’iva. Il maggior dettaglio richiesto consentirà in futuro all’Agenzia delle Entrate di proporre al contribuente la dichiarazione IVA precompilata.
Le nuove tipologie di fatture:
- Fatture differite: ai sensi dell’art. 21 comma 4 del decreto IVA, i contribuenti che nel corso nel mese solare cedono beni la cui consegna è tracciata da documento di trasporto o effettuano servizi individuabili con apposita documentazione, emettono una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo.
Al contribuente viene pertanto chiesto di indicare se la fattura sia ordinaria o differita;
- Fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa: per le fatture che riportano lo stesso soggetto sia nel campo mittente che nel campo destinatario, il nuovo codice permette al sistema una migliore gestione evitando che la fattura venga inserita tra le fatture di acquisto;
- Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni: qualora il contribuente dismetta un bene ammortizzabile, l’indicazione corretta dell’operazione consente di determinare in maniera corretta il volume d’affari;
Fino ad oggi, a fronte di un documento senza IVA, vi erano 7 codici da utilizzare per individuare il mancato addebito dell’imposta (operazioni non soggette, non imponibili, esenti, in reverse charge, in regime monofase, etc.). Nel nuovo tracciato, le operazioni “non soggette”, “non imponibili” e “in reverse charge” dovranno essere distinte correttamente.
Alcune novità:
- Operazioni non territoriali: Per le fatture emesse ad un soggetto passivo stabilito all’estero (sia comunitario che extracomunitario) ai sensi dell’art. 7-ter DPR IVA, dovrà essere indicato il codice N2.1;
- Operazione soggette ad inversione contabile o reverse charge: tali operazioni erano indicate col codice generico N6. Il nuovo tracciato prevede la suddivisione in 9 casistiche di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, per esempio operazioni nel settore energetico, subappalto nel settore edile, cessione di telefoni cellulari, etc.
Tra le ulteriori novità si segnala che nella sezione il campo Importo Bollo non è più obbligatorio, in quanto il valore è sempre di 2 euro.
Cosa ci si aspetta da questa evoluzione? I benefici attesi dall’istituzione nel nuovo formato elettronico riguardano sostanzialmente le automazioni in sede di predisposizione della dichiarazione precompilata da fornire al contribuente mentre gli utenti finali non saranno travolti dai tecnicismi attuati.
Un approfondimento del nostro dott. Fabio Leonetta