Il decreto agosto presenta una grande occasione per incrementare i patrimoni netti delle società mediante la possibilità di rigenerare il valore delle immobilizzazioni rivalutabili iscritte nell’attivo patrimoniale scegliendo tra le diverse opportunità seguito indicate.
La rivalutazione prevista nel decreto agosto può essere:
- Solo civilistica;
- Su opzione, con effetti anche fiscali.
Ai soli fini civilistici la rivalutazione è gratuita mentre per il riconoscimento dei maggiori valori anche ai fini fiscali il legislatore ha previsto una imposta sostitutiva pari al 3%, tutto sommato “economica” se confrontata con le percentuali previste nei precedenti periodi.
Gli effetti
Se da un punto di vista civile, considerata la gratuità dell’operazione, la valutazione sarà strettamente legata alle esigenze di bilancio della singola impresa, compreso il miglioramento del rating bancario, per la scelta dell’eventuale riconoscimento anche ai fini fiscali, occorrerà effettuare un calcolo di convenienza tenendo conto di una serie di implicazioni non trascurabili tra le quali:
- I maggiori valori fiscali produrranno effetti dal 2021 sul calcolo della media triennale del valore delle immobilizzazioni ai fini della determinazione dei ricavi nel cosiddetto “test di operatività” previsto per le società di comodo; Occorre pertanto valutare con attenzione quali beni scegliere per il riconoscimento fiscale in quanto l’eventuale mancato superamento del test di operatività può avere conseguenze non piacevoli;
- Gli ammortamenti saranno deducibili secondo il maggior valore mentre nel caso di rivalutazione soltanto civilistica si verificherà una divergenza tra i due valori con la necessità di riportare in dichiarazione dei redditi gli ammortamenti al costo storico.
Decorrenza degli effetti
Gli effetti fiscali inerenti a plusvalenze e minusvalenze da cessione, assegnazioni o destinazioni a finalità estranee all’attività svolta dall’impresa decorreranno dall’inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata (ovvero data anteriore al 1° gennaio 2021) mentre decorreranno fin dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita gli effetti non attinenti a plusvalenze o minusvalenze.
Quali beni potranno essere rivalutati e chi sono i destinatari
Potranno essere rivalutati bel bilancio al 31 dicembre 2020 tutti i beni risultanti dal bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019 con esclusione dei beni merce ovvero quelli al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.
I destinatari della norma possono essere società di capitali ed enti commerciali, società di persone commerciali ed soggetti di piccola dimensione in contabilità semplificata (tra cui i contribuenti minimi, ma non i forfettari)
L’agevolazione manifesta appieno i vantaggi fiscali proprio nei soggetti semplificati (dove non è dovuta l’imposta sostitutiva del 10% per l’affrancamento della riserva) e contributivi (i maggiori ammortamenti permettono, nella generalità dei casi, di ridurre indirettamente il carico contributivo).
Un’altra importante novità riguarda la tipologia di beni perché il decreto ha previsto che la rivalutazione potrà essere effettuata distintamente per ciascun bene e non come il passato per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.
Possono essere rivalutati:
- Terreni
- Fabbricati
- Impianti
- Macchinari
- Attrezzature
- Marchi e brevetti
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.
Contabilmente il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale.
Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio mentre concorrerà a formare il reddito imponibile in capo sia alla società che ai soci, nel caso in cui questa venga distribuita.
In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 c.c..
In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di assegnazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, al consumo personale (o familiare) dell’imprenditore dei beni rivalutati, avvenuto in una data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze il bene dovrà essere considerato al costo che aveva prima della rivalutazione.
Il DL Agosto ha anche previsto la possibilità di “affrancare” in tutto o in parte il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 10%. Dopo essere affrancato il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e potrà essere distribuito liberamente ai soci.
Come determineremo il valore dei beni?
La norma non richiede la redazione di perizie di stima per attestare i maggiori valori che, quantomeno per i beni con elevata commerciabilità, potranno essere giustificati da listini ed offerte di commercianti dell’usato.
Da un punto di vista squisitamente contabile invece sono possibili tre modalità:
- Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento dei beni: il costo storico del cespite da rivalutare ed il relativo fondo di ammortamento sono contemporaneamente incrementati nella stessa proporzione lasciando così inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti;
- Rivalutazione del solo costo storico dei beni: l’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del bene con un conseguente un allungamento del processo di ammortamento;
- Rivalutazione mediante riduzione del fondo ammortamento dei beni: l’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo ammortamento, senza modificare il costo originario del bene con conseguente allungamento del periodo di ammortamento.
Come versare
L’imposta sostitutiva pari al 3% (come detto in precedenza decisamente più economica rispetto al passato) deve essere versata in un massimo di tre rate, la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Un approfondimento a cura della nostra Dott.ssa Laura Carinci