L’art. 1, co. 540 e ss. L. 232/2016 ha introdotto dal 1.1.2021 (termine così prorogato dall’art. 141, D.L. 34/2020 decreto Rilancio) la lotteria degli scontrini, la quale prevede per i privati che acquistano da commercianti al minuto la partecipazione all’estrazione di premi.
A tal fine, è necessario che: i corrispettivi siano trasmessi telematicamente, che l’acquirente comunichi il proprio «codice lotteria» e il commerciante trasmetta i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate.
Tale comunicazione sarà in Xml mediante un servizio dedicato che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici e deve essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Portale:
https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria
Riepilogo del funzionamento del concorso: la lotteria degli scontrini è nazionale e gratuita, parte dal 1 gennaio 2021 (salvo ulteriori proroghe!) e prevede estrazioni e premi settimanali, mensili e annuali.
Le tipologie di lotteria e sono due e si differenziano a seconda della modalità di pagamento:
- Ordinaria: riguarda tutti gli acquisti effettuati e pagati anche in contanti;
- Zerocontanti: riguarda tutti gli acquisti effettuati con strumenti di pagamento elettronico ed in questo caso si potrà partecipare ad entrambe le tipologie. Questo tipo di estrazione riserva premi sia all’esercente che all’acquirente.
Chi può partecipare: tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia che si siano procurati il codice lotteria e acquistino beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.
Come: comunicando il codice lotteria all’esercente si produrranno dei biglietti virtuali che consentiranno di partecipare alle estrazioni.
Cosa deve fare l’esercente: l’esercente nel momento in cui rilascia lo scontrino ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati all’agenzia delle entrate che, abbinati al codice lotteria dell’acquirente, consentiranno automaticamente la partecipazione alla lotteria.
Quali acquisti non consentono di partecipare alla lotteria:
- gli acquisti inferiori ad 1 euro;
- gli acquisti effettuati online;
- gli acquisti destinati alla propria impresa, arte o professione;
- nella fase di avvio gli acquisti documentati da fattura elettronica;
- gli acquisti per i quali vengono già trasmessi i dati al sistema tessera sanitaria (Gli acquisti effettuati presso farmacie, ottici, laboratorio analisi, ambulatori veterinari ecc)
I premi per i consumatori della lotteria “ordinaria” (acquisti sia in contanti che con moneta elettronica):
- N.7 premi di 5.000 euro ciascuno a settimana;
- N. 3 premi da 30.000 euro ciascuno al mese;
- N.1° premio da 1 milione di euro ogni anno
I premi per i consumatori della lotteria “zerocontanti” premiano sia il consumatore che l’esercente:
- N.15 premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e n. 15 premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente ogni settimana;
- N.10 premi da 100.000 euro ciascuno per il consumatore e n.10 premi da 20.000 euro ciascuno per l’esercente ogni mese;
- N.1 premio da 5 milioni di euro per il consumatore e n. 1 premio da 1 milione per l’esercente ogni anno.
Come verranno informati i vincitori: i vincitori saranno informati immediatamente tramite sms, e-mail o instant messaging se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell’area riservata del Portale Lotteria. In ogni caso, chi vince riceve anche una comunicazione formale che può avvenire tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno. I premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Gli adempimenti per gli esercenti
Per consentire la partecipazione alla lotteria, i registratori telematici dovranno essere aggiornati entro il 31.12.2020 per consentire agli esercenti di acquisire, anche mediante lettori ottici, il codice lotteria (Provv. n. 1432381/2019 come modificato dal Provv. 30.6.2020).
Operativamente prima di emettere lo scontrino elettronico, l’esercente dovrà registrare il codice lotteria che il cliente mostrerà.
Gli adempimenti per i clienti
Da dicembre sarà possibile registrarsi al portale con l’inserimento del proprio codice fiscale; accettazione dell’informativa sulla privacy e inserimento del codice di sicurezza (capcha); visualizzazione del codice sia in formato alfanumerico che di codice a barre; salvataggio sul proprio smartphone (o anche sui device come tablet o desktop) o stampa del codice lotteria da consegnare all’esercente.
Cashback
Tale agevolazione consiste in un rimborso del 10% sugli acquisti elettronici nei negozi fisici, fino a una soglia di 1.500 euro, che porta quindi a un rimborso fino a 150 euro ogni sei mesi.
Ogni acquisto concorre solo per un massimo di 150 euro per il raggiungimento della soglia. Ogni rimborso è semestrale, quindi in un anno si potranno avere massimo 300 euro.
Il rimborso partirà dalle transazioni fatte già a dicembre: un debutto «sperimentale» per cui basterà effettuare un minimo di dieci pagamenti tracciabili e darà già fino a 150 euro per quel mese (il Governo li pagherà a febbraio). La partecipazione al rimborso sarà su base volontaria. L’utente, tramite l’app governativa IO o canali bancari deve associare al proprio codice fiscale una o più carte di debito o debito e indicare l’Iban su cui si vuole ricevere il rimborso.
Ci sarà anche un super cashback di 3mila euro l’anno per i 100 mila cittadini che hanno fatto più pagamenti in questo modo.
Considerazioni finali
I piccoli esercenti chiedono al governo di rinviare di sei mesi cashback e lotteria degli scontrini, previsti dal primo gennaio. Secondo una stima di Confesercenti solo un registratore di cassa su tre è attrezzato e si teme che possano essere penalizzati i piccoli commercianti che non hanno avuto la possibilità di effettuare investimenti di sostituzione o adeguamento del registratore.
Vi terremo aggiornati!