L’anno fiscale 2019 verrà probabilmente ricordato come uno di quelli più complessi da gestire per contribuenti, imprese e professionisti.
Alla fattura elettronica, allo scontrino elettronico e agli ISA ora si aggiunge la consueta questione della proroga delle imposte 2019 derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo scorso anno.
La sostituzione degli Studi di Settore con i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha comportato tempi lunghi per l’Amministrazione Finanziaria, tali da non mettere i contribuenti e i loro consulenti nella possibilità di adempiere nei tempi alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e conseguenti versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali.
Il decreto crescita ha previsto la proroga della scadenza per il versamento delle imposte 2019 dal 1° luglio al 30 settembre 2019.
E per chi vuole rateizzare?
Per i contribuenti che usufruiscono della proroga e intendono rateizzare il versamento di quanto dovuto si deve considerare che la prima rata decorre dal 30/9/2019, dopodiché:
– I titolari di partita IVA (quindi ad esempio le ditte individuali, le società) dovranno versare la seconda rata entro il 16/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 18/11/2019.
– I non titolari di partita IVA (quindi ad esempio i soci delle società) dovranno versare la seconda rata entro il 31/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 02/12/2019.
Le seconde e terze rate dovranno essere gravate dello 0,40%.
Proroga imposte 2019 minimi e forfettari
L’Amministrazione ha sottolineato che il recente testo normativo, nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente, esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa (sempre che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione).
Di conseguenza, interessati dalla proroga sono anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 applicano il regime forfetario agevolato (previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011) e determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.
La presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi al 30/11
La scadenza di questo obbligo viene spostata definitivamente, a regime, e quindi anche per gli anni successivi fino a future modifiche legislative, al 30 novembre.
Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.