Rottamazione ter, prima rata entro il 31 luglio: parte il servizio di supporto online

Scade il 31 luglio il termine per pagare la prima rata della “rottamazione ter”.

In vista della scadenza l’ Agenzia delle Entrate ha predisposto sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it un sistema per verificare l’elenco dei debiti rottamati, ed eventualmente scegliere quali pagare subito. 

Il servizio è attivo per le comunicazioni inviate a giugno. La copia della “comunicazione delle somme dovute” può essere richiesta online allegando un documento di riconoscimento, senza necessità di pin e password.

Tale modalità va ad affiancarsi alla possibilità già prevista dai giorni scorsi di scaricare la lettera direttamente dall’area riservata, previo accreditamento personale.

In questo modo i contribuenti che avranno presentato domanda di adesione alla rottamazione ter entro il 31 luglioriceveranno entro il 31 ottobre dall’agenzia delle entrata la lettera di risposta con le somme dovute e i relativi bollettini. 

Allo stesso modo entro il termine del 31 ottobre verranno spedite le risposte a chi da aderito al “saldo e stralcio” delle cartelle.

Il servizio come premesso è già attivo per le comunicazioni inviate a giungo e verrà attivato nei prossimi mesi per quelle ancora da inviare a ottobre.

Altro servizio attivo “Contitu”, che permette di pagare in via agevolata soltanto alcuni avvisi/cartelle contenuti nella “comunicazione delle somme dovute”.

Ad esempio, chi ha chiesto la rottamazione per 7 cartelle, ma si rende conto poterne pagare solo 4, può scegliere i debiti che intende pagare in forma agevolata e il sistema fornirà un nuovo totale con i relativi bollettini.

In questo modo, entro la scadenza della prima rata (31 luglio 2019), il contribuente può effettuare il pagamento soltanto di alcuni importi (cartelle/avvisi) ammessi in rottamazione.

Per i restanti debiti riportati nella “comunicazione”, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.

Riguardo le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, questi non potranno essere rateizzati.