Sicurezza nei luoghi di lavoro ai tempi del COVID-19: adeguamento strutture in previsione della riapertura, credito di imposta sanificazione.
Si avvicina il momento della riapertura e conseguentemente il momento di adeguare le proprie strutture alle esigenze indicate dalla normativa per la salute nei luoghi di lavoro.
L’imprenditore deve adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare di sottoporre a rischi i propri dipendenti. Ciò trova fondamento nella previsione di cui all’art. 28 del D.Lgs 81_2008 dove si prevede che il datore debba “valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”.
Lo strumento mediante cui l’imprenditore deve procedere alla valutazione dei rischi inerenti la prestazione è il Documento Valutazione Rischi.
L’ispettorato del lavoro con nota 89/2020 ha affermato che “l’azione del datore di lavoro va formalizzata con atto che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, di Dispositivi di protezione individuale ritenuti necessarie in attuazione delle indicazioni nazionali”.
Le decisioni che ciascun datore di lavoro dovrà adottare dovranno coinvolgere:
- RSPP (Responsabile sicurezza prevenzione e protezione) di concerto con il medico competente;
- Continuo aggiornamento del DVR;
- Informazione dei lavoratori sui rischi connessi al Covid-19;
- Sorveglianza sul rispetto della attuazione delle misure di sicurezza adottate.
L’Inail il 22/04/2020 ha diffuso un documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione.
Tale documento, in allegato alla presente e-mail perché possiate leggerlo, individua la necessità di tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità organizzazione del lavoro che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.
Il rischio da contagio SARS-CoV-2 può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione: Probabilità di venire in contatto con fonti di contagio durante lo svolgimento di specifiche attività;
- Prossimità: caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda.
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, della modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.
Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio è stata messa a punto una metodologia basata su un modello sviluppato in America adattato al contesto lavorativo nazionale integrato con i dati INPS ed INAIL.
La combinazione delle tre variabili genera l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all’interno di una matrice (Vedi pagina 4 allegato documento tecnico).
L’INAIL presenta una tabella che illustra le classi di rischio per i principali settori lavorativi e partizioni degli stessi nonché il numero degli occupati.
La necessità è quella di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo altresì alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
Tali misure possono essere classificate in:
- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per al prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.
Misure organizzative
La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso la rimodulazione degli spazi di lavoro, degli orari e dei processi produttivi. In particolar modo gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi.
Per gli ambienti di lavoro dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni adeguatamente distanziate tra di loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli plexiglass, mobilio ecc.).
Per gli spazi comuni (mense aziendali, punti ristoro, servizi igienici ecc) deve essere prevista:
- una ventilazione continua degli ambienti;
- La turnazione nella fruizione e la permanenza ridotta all’interno degli stessi nonché un adeguato distanziamento.
Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori vanno favoriti orari scaglionati e laddove possibile prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.
Vanno inoltre limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda, comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se fossero necessarie, possono avvenire garantendo un adeguando distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
L’accesso dei fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, tempistiche e percorsi definiti dall’azienda; anche per le attività carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico.
Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili.
Misure di prevenzione e protezione
Le aziende devono adottare misure di carattere generale commisurate al rischio di esposizione SAR-CoV-2:
Informazione e formazione: è necessario mettere in atto una efficace attività di informazione e formazione con riferimento al complesso delle misure adottate dall’azienda.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti: l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.
Sarebbe opportuno, specie nelle aree geografiche a maggiore endemia, prevedere alla riapertura una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.
Vanno mappate le attività per tuti i lavoratori che condividono spazi comuni prevedendo l’utilizzo di una mascherina chirurgica.
Credito di imposta sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Con il decreto liquidità si ampia il novero delle spese ammesse al credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, attribuiti agli esercenti attività di impresa. Arte o professione.
Nello specifico è ammissibile anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale compresi mascherine chirurgiche (FFP2 e FFP3), guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari. Agevolato anche l’acquisto di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i lavoratori quali ad esempio barriere e pannelli protettivi.
L’incentivo è attribuito fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodi di imposta 2020.
Attendiamo decreto per le modalità “operative” che non sono, ad oggi 24 aprile, ancora state chiarite.
Per quanto riguarda le modalità operative di sanificazione si fa riferimento ancora, ad oggi, al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 che si invita a leggere e di cui vengono riportati alcuni passaggi:
❖ L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
❖ Garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti sia negli uffici che nei reparti produttivi;
❖ L’azienda può organizzare interventi particolari di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
❖ L’azienda deve mettere a disposizione idonei detergenti per le mani;
❖ L’utilizzo delle mascherine va effettuato in conformità a quanto previsto dall’OMS;
❖ Quando il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine.
Restiamo in attesa di indicazioni sulle riaperture e di ulteriori linee guida in materia di sicurezza sul lavoro delle quali vi daremo immediatamente conto.
Approfondimento a cura della Dott.ssa Laura Carinci